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ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DATI INFORMATIVI


Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per scritto. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se non espressamente accettate per scritto.
I pesi, le dimensioni, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, o altri documenti illustrativi di ENTECH, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di ENTECH. ENTECH si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone notizia al cliente se interessano le forniture in corso a lui dirette.

ART. 2 - NORMATIVA CONTRATTUALE


Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Il riferimento ad eventuali termini commerciali si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale.

ART. 3 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO


L'accettazione, da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di ENTECH, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. L'offerta di ENTECH si considera ferma ed irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata come tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità della clausola. Si considera controproposta, nonostante il silenzio di ENTECH, la risposta del compratore che contenga aggiunte o modifiche, anche se tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta.

ART. - 4 ORDINI, PREZZI E PAGAMENTI


Gli ordini sono accettati, mediante conferma d’ordine, solo se inviati in forma scritta. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di ENTECH non sono per ENTECH impegnative fino a quando non ci sia conferma dalla stessa. Per singoli ordini con importo inferiore: in Italia di 300 euro, (CE) 600 euro, extra (CE) 1500 euro verrà addebitato in fattura un contributo fisso di gestione ordine pari a: Italia 16 euro, (CE) 25 euro, extra (CE) 78 euro.
I prezzi delle merci si intendono sempre Ex Works secondo il listino in vigore al momento della conferma d’ordine. Qualora la fornitura debba avvenire con termine superiore a 3 mesi dalla conferma d’ordine, i prezzi potranno essere rivisti in caso di incrementi della materia prima superiori al 2%. In caso di aumenti di prezzo finale superiore al 10% rispetto a quello di cui all’ordine accettato, il compratore avrà la facoltà di recedere dal contratto.
I pagamenti, così come ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a ENTECH, si intendono netti al domicilio di ENTECH e salvo che sia diversamente pattuito per scritto, il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di ENTECH non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono alla ENTECH. ENTECH può rifiutare il pagamento mediante cambiale.
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà ad ENTECH il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. ENTECH ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura del tasso d’interesse determinato della BCE (EURIBOR) maggiorato di 8 punti percentuali. Il ritardo nei pagamenti dà altresì ad ENTECH il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 6 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di ENTECH se non è in regola con i pagamenti. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di ENTECH. Fermo restando quanto sopra, il ritardo di pagamento protratto per oltre 14 giorni dalla scadenza è da considerare ritardo essenziale e legittimerà ENTECH alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - CONSEGNA


La resa dei prodotti ha luogo secondo i seguenti termini : Italia, franco destino: (CE) franco destino; extra (CE) Ex Works. I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di ENTECH e comunque con un congruo margine di tolleranza. è esclusa qualsiasi responsabilità di ENTECH per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancanza consegna totale o parziale. Se la resa dei prodotti è diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via fax o Mail) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione. I rischi relativi alla fornitura passano al compratore nel momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento di ENTECH. Per singoli ordini con importo inferiore a 600 euro, il costo di trasporto verrà addebitato in fattura. Salvo diverso accordo, le unità d’imballo sono indivisibili. Per confezione non standard sarà applicato una maggiorazione di 3 euro per singolo sconfezionamento. I tempi di consegna per fornitura standard sono i seguenti: I prodotti nel catalogo con sfondo grigio nella tabella che indica la finitura e prezzi sono pronta consegna o in caso di mancanza merce, sono consegnati con un massimo di 20 giorni lavorativi. I prodotti nel catalogo con sfondo bianco nella tabella che indica finitura e prezzi, sono consegnati con un massimo di 60 giorni lavorativi o in caso di merce pronta la spedizione verrà effettuata. I tempi di consegne per forniture speciale saranno comunicati di volta in volta.

ART. 6 - GARANZIA


ENTECH garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi o da difetti di fabbricazione e progettazione tali da rendere gli stessi non idonei all’uso cui sono destinati. La garanzia ha la durata di 24 mesi dalla data di consegna ed è subordinata al reclamo effettuato dal compratore entro 5 giorni dalla consegna se si tratta di vizi palesi, ovvero entro 5 giorni dalla scoperta del difetto, purché entro il periodo di durata della garanzia, se si tratta di vizi occulti. Ogni reclamo deve essere comunicato in forma scritta a ENTECH sul modulo di autorizzazione al reso, con l'indicazione del modello (codici), della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di prodotti difettosi. In seguito a regolare denuncia del compratore, ENTECH, entro un termine ragionevole rispetto all'entità della contestazione, potrà (a sua scelta): a) fornire gratuitamente i prodotti Ex Works al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; ENTECH può in tal caso esigere, a proprie spese, la resa dei prodotti difettosi che diventano di sua proprietà; b) dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione, sempre a proprie spese, dei prodotti forniti. La presente garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di ENTECH comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di ENTECH.
La garanzia diviene inefficace se i prodotti vengono adibiti ad usi diversi da quelli per i quali sono stati venduti, così come per i vizi o difetti derivanti da una scorretta installazione o da un’ inadeguata manutenzione non conforme a quanto indicato da ENTECH.
ENTECH garantisce inoltre la superficie IS-pro da fenomeni di opacizzazione, infiltrazioni, macchie o distacco del rivestimento protettivo. Detta garanzia si applica a condizione che i prodotti forniti siano stati utilizzati, installati e mantenuto conformemente ed in osservanza delle indicazioni/istruzioni di ENTECH. Il periodo di garanzia per IS-pro è valido finchè la meccanica del prodotto mantiene la sua corretta funzionalità. Per quella PVD la garanzia è di 20 anni, per gli altri trattamenti è di 24 mesi.
Sulla funzione meccanica ENTECH concede una garanzia di 10 anni per tutte le maniglie per porte e finestre (a condizione che siano state osservate le rispettive istruzioni di montaggio e manutenzione).
La garanzia ENTECH decorre dal giorno dell’acquisto da parte del primo utente finale. Il diritto alla garanzia sussiste solo contro presentazione del prodotto difettoso e dello scontrino d’acquisto. La responsabilità di ENTECH non potrà superare l’ammontare massimo del prezzo di acquisto del bene, ed è escluso qualsiasi altro rimborso di qualunque genere collegato alla non conformità del prodotto fornito. Eventuali sostituzioni non prolungano la durata della garanzia dell’intero prodotto. La verifica dei difetti compete esclusivamente ai tecnici di ENTECH.
ENTECH non assume alcuna responsabilità per danni che siano verificati a seguito di: utilizzo improprio e non conforme del prodotto, trattamenti errati e negligenti, inosservanza delle istruzioni di montaggio e di manutenzione, modifiche e riparazioni proprie, reazioni chimiche e fisiche sulla superficie del prodotto, per uso inadeguato che provoca un danneggiamento causato da oggetti taglienti o distruttivi.

ART. 7 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE


Per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti, ENTECH si attiene alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia. Il compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e quelle dell'eventuale diverso paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne ENTECH, salvo che il compratore le abbia preventivamente espressamente portate a conoscenza di ENTECH. ENTECH garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni espressamente indicati da ENTECH. Il compratore non é autorizzato a disporre dei prodotti forniti da ENTECH in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente. Qualora il compratore destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità di portare alla conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti, successivamente al passaggio dei rischi al compratore, sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo, che terrà indenne ENTECH. Il compratore si impegna ad assicurare ogni rischio relativo, senza diritto di recesso nei confronti di ENTECH in maniera adeguata. Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le parti per iscritto.

ART. 8 - RISERVA DI PROPRIETÀ


Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà di ENTECH sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del paese dove i prodotti si trovano. Il compratore s'impegna a fare quanto necessario per costituire nel suddetto paese una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un'analoga forma di garanzia a favore di ENTECH.

ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE


Il compratore s’impegna a rispettare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale inerenti ai prodotti commercializzati da ENTECH, così come i marchi e segni distintivi dalla stessa utilizzati, nonché modelli di utilità ed ornamentali relativi ai prodotti. In caso di violazione da parte del compratore degli impegni previsti nella presente clausola, il compratore sarà tenuto a corrispondere a ENTECH a titolo di penale un importo pari al triplo dell’importo sopportato da ENTECH, direttamente od indirettamente, per la progettazione e produzione del prodotto oggetto della violazione, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno patito o patendo.

ART. 10 - FORZA MAGGIORE


Nessuna responsabilità potrà essere imputata in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione degli impegni contrattuali assunti da ENTECH dipendenti da eventi determinati da caso fortuito o forza maggiore quali, ad esempio: scioperi, serrate, guerre, sommosse, insurrezione, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, improvvisa mancanza di materiali per la produzione dei prodotti a causa di fatti o atti da terzi, impossibilità di ottenere o revoca di licenza di esportazione e/o importazione e/o commercializzazione di beni, materiali o prodotti.

ART. 11 - INTERPRETA ZIONE, MODIFICHE, CLAUSOLE INVALIDE


Per l'interpretazione delle presenti condizioni generali farà fede il testo in lingua Italiana. Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni modifica od integrazione fatta ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato ed interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall'accordo contenente le clausole in questione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE


Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il Foro di Brescia (Italia); ENTECH avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro della sede del compratore.